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Statuto dell'Associazione Ricreativa Culturale "OMEGA 13"

COSTITUZIONE E SCOPI DURATA

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Art.1) E' costituita l' Associazione Ricreativa Culturale "OMEGA13" con sede in Matera; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti nome in materia. A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale.

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Art.2) L'Associazione può svolgere attività ricreative e culturali nonché nei settori dello sport, comprese quelle discipline ed attività di carattere educativo, pedagogico, e di promozione culturale, oltre alle attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e del regolamenti in vigore in materia di Associazioni.

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Art. 3) Sono compiti dell'Associazione:

- svolgere e/o promuovere attività culturali, quali, ad esempio, istruzione, ricerca conservazione, tutela, valorizzazione di patrimoni artistici, storici, linguistici, enogastronomici, naturalistici, etc;

- promuovere la diffusione della cultura nei vari ambiti anche attraverso una partecipazione attiva e collettiva a manifestazioni come fiere nazionali e internazionali;

- pubblicare riviste e opuscoli;

- divulgare le proprie attività ed azioni culturali attraverso convegni, conferenze, mostre, giornate di studio, gruppi di lavoro, festival, eventi, anche utilizzando le nuove tecnologie di rete e multimediali;

- fare consulenza, accompagnamento o attività in collaborazione con enti, biblioteche, associazioni, privati e altri soggetti che intendono sviluppare iniziative a sostegno della promozione culturale;

- organizzare iniziative culturali a carattere locale, nazionale e internazionale;

- promuovere nuovi modelli di educazione, istruzione e formazione professionale con la educazione non-formale attraverso il learning by doing e il peer to peer:

- diffondere pratiche di artigianato e di promozione di arti e mestieri come attività di inclusione sociale;

- tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, attività di sensibilizzazione;

- le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili

della persona;

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Art.4) Il numero dei Soci è illimitato. All'Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi; tutti i Soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee Sociali. La qualifica di Socio da diritto a frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;

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Art.5) Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo, anche verbalmente dichiarando di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali;

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Art.6) La presentazione della domanda di ammissione, a discrezione del Consiglio Direttivo dell'Associazione, anche verbalmente, dà diritto all'acquisizione della qualifica di Socio per un intero anno sociale, non sono ammessi Soci temporanei (come previsto dal comma 8 lettera c art 148 del TUIR).

Nel caso la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea Ordinaria.

Le dimissioni da Socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione. Sono Soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali dell'Associazione, previa iscrizione alla stessa. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Soci, sia persone fisiche sia Enti e/o Associazioni come un unico Socio, rappresentate dal legale rappresentante con un solo voto alle Assemblee Sociali.

La validità della qualità di Socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo o di un suo incaricato (vedi art.5) e si considera tacitamente ratificata, senza bisogno di apposita Assemblea, a meno che non si verifichi la mancata accettazione motivata della domanda stessa entro termine di 30 giorni dalla presentazione; tale periodo di osservazione è previsto dal consiglio stesso. A tale mancata accettazione o per meglio dire espulsione del Socio, è ammesso appello all'Assemblea dei Soci. Nel caso di domande di ammissione a Socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte (come previsto dal comma 8 lettera f- art. 148 del TUIR).

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Art.7) Soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione ed eventuali sedi secondane e di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

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Art. 8) I Soci sono tenuti:

- al pagamento delle quote sociali annuali, ed eventuali contributi necessari per la partecipazione ad attività istituzionali periodiche necessari per la realizzazione delle attività organizzate, potendo cosi contribuire al finanziamento vitale delle attività stesse;

- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote e contributi associativi straordinari.

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Art.9) I Soci che cessano di appartenere all'Associazione, sono espulsi o radiati nei seguenti casi:

- dimissioni volontarie,

- quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;

- quando si rendono marosi nel pagamento delle Quote Sociali senza giustificato motivo;

- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio o alla destabilizzazione della vita associativa;

- quando, in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato, alla prima occasione, dall'Assemblea Ordinaria. L'Associato radiato non può essere più riammesso ad eccezione dei Soci radiati per morosità, i quali potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tale riammissione in ogni caso sarà deliberata dalla prima Assemblea dei Soci.

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